TESTO
approvato dal Senato della Repubblica
TESTO
della Commissione

Art. 116.
(Proroga degli strumenti per il sostegno del reddito dei lavoratori - ammortizzatori sociali).

Art. 116.
(Proroga degli strumenti per il sostegno del reddito dei lavoratori - ammortizzatori sociali).

      1. In attesa della riforma degli ammortizzatori sociali e nel limite complessivo di spesa di 460 milioni di euro, di cui 20 milioni per il settore agricolo, a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, può disporre, entro il 31 dicembre 2008, in deroga alla vigente normativa, concessioni, anche senza soluzione di continuità, dei trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, di mobilità e di disoccupazione speciale, nel caso di programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionale, anche con riferimento a settori produttivi e ad aree regionali, ovvero miranti al reimpiego di lavoratori coinvolti in detti programmi definiti in specifici accordi in sede governativa intervenuti entro il 15 giugno 2008 che recepiscono le intese già stipulate in sede territoriale ed inviate al Ministero del lavoro e della previdenza sociale entro il 20 maggio 2008. Nell'ambito delle risorse finanziarie di cui al primo periodo, i trattamenti concessi ai sensi dell'articolo 1, comma 1190, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, possono essere prorogati, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, qualora i piani di gestione delle eccedenze già definiti in specifici accordi in sede governativa abbiano comportato una riduzione nella misura al- meno del 10 per cento del numero dei destinatari dei trattamenti scaduti il 31 dicembre 2007.

      1. Identico.

      2. La misura dei trattamenti di cui al secondo periodo del comma 1 è ridotta del 10 per cento nel caso di prima proroga, del 30 per cento nel caso di seconda       2. Identico.

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proroga e del 40 per cento nel caso di proroghe successive.
      3. In attesa della riforma degli ammortizzatori sociali e comunque non oltre il 31 dicembre 2008, possono essere concessi trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria e di mobilità ai dipendenti delle imprese esercenti attività commerciali con più di cinquanta dipendenti, delle agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici, con più di cinquanta dipendenti, e delle imprese di vigilanza con più di quindici dipendenti, nel limite massimo di spesa di 45 milioni di euro, a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del citato decreto-legge n. 148 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 236 del 1993.       3. Identico.
      4. Per il rifinanziamento delle proroghe a ventiquattro mesi delle crisi aziendali per cessazione di attività, sono destinati 30 milioni di euro per l'anno 2008 alla finalità di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, e successive modificazioni, a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del citato decreto-legge n. 148 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 236 del 1993.       4. Identico.
      5. Per l'iscrizione nelle liste di mobilità dei lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo da aziende fino a quindici dipendenti, all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 1998, n. 52, e successive modificazioni, le parole: «31 dicembre 2007» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2008» e dopo le parole: «nonché di 37 milioni di euro per il 2007» sono inserite le seguenti: «e di 45 milioni di euro per il 2008».       5. Identico.
        6. Al fine di consentire il reinserimento lavorativo per alcune categorie di lavoratori iscritti nella Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni, che non risultino assicurati

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  presso forme di previdenza obbligatoria, sono attivati, in via sperimentale, per l'anno 2008, appositi percorsi di formazione e riqualificazione professionale, nell'ambito dei quali prevedere anche in favore dei partecipanti l'erogazione di una prestazione di sostegno al reddito, anche sotto forma di assegno formativo. Tale prestazione può, altresì, essere erogata a copertura di altre attività finalizzate al reinserimento lavorativo del lavoratore e collegate alla strumentazione di politica attiva del lavoro di cui si avvalgono i servizi per l'impiego e deve in ogni caso essere vincolata all'effettiva partecipazione a programmi di formazione o reimpiego.
        7. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti le modalità di fruizione, le categorie di soggetti beneficiari nonché la durata e l'importo della prestazione di cui al comma 6, nei limiti della spesa complessiva di 40 milioni di euro per l'anno 2008, a valere, per 20 milioni di euro, sulle risorse derivanti dalla programmazione dei fondi comunitari del Fondo sociale europeo, intestato al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, nel rispetto delle finalità stabilite dai citati strumenti.
        8. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo presenta alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano un'intesa volta a prevedere l'estensione della sperimentazione di cui al comma 6 e le modalità di coordinamento e di utilizzo a tal fine delle risorse derivanti dalla programmazione regionale del Fondo sociale europeo.
        9. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale riferisce alle competenti Commissioni parlamentari sull'attuazione delle disposizioni del presente articolo, anche al fine di valutare, nel rispetto degli equilibri programmati di finanza pubblica, l'eventuale messa a regime di

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  strumenti per il reinserimento lavorativo dei lavoratori di cui al comma 6.
        10. All'attuazione del presente articolo si provvede a valere sulle risorse derivanti dalla programmazione dei fondi comunitari 2007-2013, prioritariamente nell'ambito dei Programmi operativi nazionali del Fondo sociale europeo, intestato al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, nel rispetto delle finalità stabilite dai citati strumenti.

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